Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:

          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;

          Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;

          Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;

          Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;

          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 642.000;

          Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.000.000.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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